Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)
Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018
Art. 61.
(Modifiche all’articolo 107 della l.r. 1/2007 )
1. Il comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
1. L’avvio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA ai sensi del
d.lgs. 222/2016 .
”.2. Il comma 2 dell’articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“
6bis. Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori deve essere presentata la SCIA ai sensi del
d.lgs. 222/2016 .
”.