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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 61.
1. Il comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
1. L’avvio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA ai sensi del
Sito esternod.lgs. 222/2016
.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
6bis. Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori deve essere presentata la SCIA ai sensi del
Sito esternod.lgs. 222/2016
.
”.