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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 60.
1. La rubrica dell’articolo 106 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “
(Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line)
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 106 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
1. L’avvio dell’attività della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line, è soggetta a SCIA ai sensi del
Sito esternod.lgs. 222/2016
.
”.
3 . Al comma 4 dell’articolo 106 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
dichiarazione d’inizio attività
” sono sostituite dalle seguenti: “
trasmissione della SCIA
”.
4. Il comma 6 dell’articolo 106 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
5. Dopo il comma 7 dell’articolo 106 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
7bis. Quando l'attività di cui al comma 1 è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
”.