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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 41.
1. Al comma 3 dell’articolo 84 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “
rilasciata
” sono inserite le seguenti: “
, ai sensi dell’articolo 79,
” e le parole: “
, per gli impianti stradali, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia di cui all'articolo 79”
, sono soppresse.
2. Al comma 4 dell’articolo 84 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
comunale di cui all’articolo 87
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all'articolo 81 ter, anche nel caso di ristrutturazione totale ai sensi dell’articolo 81 bis.
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 84 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.