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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 39.
1. Al comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la lettera: “
j)
” è sostituita dalla seguente: “
l)
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “
autorizzate
” sono inserite le seguenti: “
ai sensi dell’articolo 79
” e la lettera: “
j)
” è sostituita dalla seguente: “
l)
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
5. Le modifiche di cui al comma 1 sono, altresì, soggette alla presentazione, da parte del titolare dell’autorizzazione, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che gli interventi effettuati non costituiscono ristrutturazione totale di cui all’ articolo 81 bis.
”.