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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2019

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2018

Art. 3.
(Disposizioni di manutenzione a norme regionali comportanti riflessi finanziari)
1. Nella rubrica dell’articolo 33 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “2018” è sostituita dalla seguente: “2019”.
2. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2020”.
3. Al comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “2018 – 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2019 – 2021” e le parole: “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2020-2021”.
4. Al comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “2018 – 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2019 – 2021” e le parole: “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2020 – 2021”.
5. Al comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.
8. Dopo il comma 3 bis, dell’articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“3 ter. Una quota pari al 7,5 per cento dell’ammontare complessivo riscosso è destinata dalla Regione, ai sensi di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 3, comma 27, della l. 549/1995 così come modificata dall’Sito esternoarticolo 1, comma 531, lettera a) l. 205/2017 , a decorrere dall’anno di imposta 2019, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani;
3 quater. La Giunta regionale stabilisce le modalità di ripartizione fra i comuni interessati della quota di gettito di cui al comma 3 ter, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita. ”.
9. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ 31 dicembre 2020 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 dicembre 2022 ” e le parole: “ 45 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per il 2019 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 35 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019, 45 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni di euro per il 2021 ”.
10. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Nell’ambito delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, nei limiti delle risorse disponibili, misure di rimodulazione della quota aggiuntiva per prestazioni di diagnostica e specialistica di cui all’Sito esternoarticolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 .”.
11. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 9, quantificati in 60 milioni di euro per l’anno 2019, in 65 milioni di euro per l’anno 2020, in 50 milioni di euro per l’anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 4 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per l’anno 2022 si provvede con legge di bilancio.