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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art. 46
(Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistic
i,
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.
3. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “La gestione” sono sostituite dalle seguenti: “Il monitoraggio e la manutenzione”.
4. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.
5. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.
6. Al comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.
7. Il comma 3 bis dell’articolo 11 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“ 3 bis. La deroga prevista dall’articolo 6 della l.r. 38/1992 non si applica sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, ad eccezione degli itinerari di collegamento previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto proponente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della presente legge e del manutentore ai sensi dell’articolo 4, comma 4. ”.
8. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“ b) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento, volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dal Sindaco del comune competente, anche su proposta dei soggetti preposti alla manutenzione e monitoraggio dei percorsi ai sensi della presente legge; ”.
9. Al comma 8 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e naturali.” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici.”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .