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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art. 38
1. Al fine di incidere positivamente sulla struttura demografica della città di Genova favorendo l’inserimento di popolazione di età giovanile, formare forza lavorativa qualificata per le imprese del territorio, nonché riqualificare quartieri disagiati, le disposizioni del presente articolo incentivano il trasferimento nella città di Genova di studenti universitari provenienti da fuori regione ovvero residenti nelle province di La Spezia e Imperia attraverso l’assegnazione di alloggi, sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. (16)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 18 giugno 2019, n. 13.

2. Possono beneficiare delle assegnazioni di alloggi gli studenti provenienti da fuori regione, iscritti ai corsi attivati a Genova dall’Università degli Studi di Genova, alle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e agli Istituti Tecnici Superiori con sede in Liguria e in regola con il corso di studi frequentato, così come definito dagli avvisi annuali di cui al comma 4. (4)

Comma così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4.

2 bis. Il 10 per cento degli alloggi disponibili ai sensi del comma 1 è riservato agli studenti residenti nelle province di La Spezia e Imperia; tale percentuale è ripartita in base alle quote che annualmente ALiSEO assegna negli avvisi di cui al comma 4 agli studenti dell’Università degli Studi di Genova, di AFAM e degli Istituti Tecnici Superiori. (17)

Comma inserito dall'art. 1 della legge regionale 18 giugno 2019, n. 13.

3. L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) di Genova individua gli immobili di sua proprietà o, previa apposita convenzione, di altri enti pubblici o di soggetti privati, siti in aree definite dalla Giunta regionale, da destinare alle finalità di cui al comma 1. La Giunta regionale mette a disposizione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) gli immobili individuati, per le finalità di cui al presente articolo.
4. ALiSEO, nell’ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALISEO)) svolge le attività di gestione per l’attuazione del presente articolo attraverso, in particolare, la pubblicazione di avvisi annuali contenenti i requisiti richiesti per l’assegnazione degli alloggi e la definizione degli elenchi degli aventi diritto da trasmettere ad ARTE per la stipula di atti convenzionali di assegnazione con i beneficiari.
5. A fronte dell’assegnazione dell’alloggio, è posto a carico del beneficiario il pagamento delle utenze e il versamento, a favore di ARTE, di un contributo simbolico stabilito dalla Giunta regionale, tenuto conto del piano dei costi da sostenere.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .