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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art. 29
(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
1. L’ultimo periodo del comma 6 octies dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Al fine di garantire il concorso dell’Assemblea Legislativa agli adempimenti di cui all’Sito esternoarticolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, al 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, determinate al 1° gennaio di ciascun anno e assegnate ai sensi del comma 3, lettera c), non può superare e corrisponde all’importo determinato, ai sensi del presente comma, per il personale del comparto e, ai sensi del comma 6 sexies, per la dirigenza, per l’anno 2016. Fermi restando i limiti e gli incrementi vigenti tempo per tempo stabiliti dalla normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, l’Assemblea Legislativa può dar corso all’applicazione degli incrementi eventualmente previsti dall’Sito esternoarticolo 23, comma 4, del medesimo d.lgs. 75/2017 e successive modificazioni e integrazioni, solamente nel caso in cui sia il Consiglio regionale sia la Regione, nel loro complesso, conseguano i requisiti per la partecipazione alla relativa sperimentazione.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 24 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di attività, unitamente ad un rimborso spese di trasferta, ammesse alle medesime condizioni dei dipendenti regionali,” sono sostituite dalle seguenti: “. Per le sole riunioni formalmente convocate, al componente dell’OIV è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate secondo la disciplina prevista all’articolo 12 bis, comma 6”.
3. I commi 2 e 3 dell’articolo 24 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
4. Alla lettera b) del comma 5 octiesdecies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria e del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “, dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria e del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) e successive modificazioni e integrazioni”.
5. Alla lettera e) del comma 5 octiesdecies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “comunitari” sono aggiunte le seguenti: “o finalizzata allo svolgimento delle deleghe esercitate ai sensi della Sito esternol. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, con oneri totalmente a carico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.
6. Dopo il comma 5 noviesdecies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 5 deciesdecies. Sono altresì escluse dai limiti di cui al comma 5 octiesdecies, lettera d), le spese per missioni del personale assegnato alle attività delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della Sito esternol. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui le medesime siano interamente finanziate con risorse provenienti dalla suddetta Autorità. ”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .