Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29
Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018
Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.
Comma inserito dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 e così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 28 .
Comma già inserito dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 e successivamente abrogato dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 28 .
Comma inserito dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 e così modificato dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 28 .
Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .