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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art. 9
(Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.))
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 11/2018 , le parole: “la salvaguardia delle” sono sostituite dalle seguenti: “il territorio, attraverso le” e le parole: “territoriali, della biodiversità” sono sostituite dalla seguente: “tipiche”.
2. L’articolo 2 della l.r. 11/2018 è sostituito dal seguente:
“ Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) De.Co.: la Denominazione Comunale (De.Co.) deliberata dal Comune e contrassegnata dal Sindaco non è un marchio di qualità e neppure uno di certificazione. Per prodotto De.Co. si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del territorio;
b) Registro regionale De.Co.: e’ un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali;
c) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: costituisce il riferimento orientativo per i comuni al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell’attribuzione delle De.Co. Rappresenta, inoltre, un riferimento per l’iscrizione dei comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto all’articolo 4. ”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .