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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art. 5
(Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))
1. Dopo il comma 15 ter dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“ 15 quater. L’installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell’impianto termico che non provvede a trasmettere nel catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL) il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dall’articolo 18, commi 1 e 2, del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)), è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00.
15 quinquies. Il terzo responsabile dell’impianto termico che non invia le comunicazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento regionale 1/2018 entro i termini ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 450,00. ”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .