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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art. 47
(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria))
1. L’articolo 2 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade, come definite e classificate dall’Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, nonché sui sentieri e mulattiere come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera 48), del medesimo decreto, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.
2. E’ fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con mezzi motorizzati, di costruire impianti fissi, per lo sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge. ”.
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: “Le Comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane,” sono soppresse.
3. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: “Le Comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane,” sono soppresse.
4. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“6. I comuni deliberano l’assenso o il dissenso all’individuazione del tracciato richiesto nel termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta medesima. ”.
5. Al comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Comunità montane e” e le parole “alle Province ed” sono soppresse.
6. L’articolo 6 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“ Articolo 6
(Deroghe per manifestazioni o gare)
1. Nel caso di manifestazioni o gare, purché non ricorrenti più di due volte l’anno, il Comune salvo le competenze statali in merito e quanto previsto al comma 2, su richiesta degli organizzatori, può per i tempi strettamente necessari e comunque non superiore a due giorni, nel caso di gare, e a un giorno, nel caso di manifestazioni, consentire il transito fuoristrada dei mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive, ricreative e agonistiche, fatti salvi i divieti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), e), g), h), escludendo dal divieto relativo alla lettera h) le spiagge e gli arenili, ad eccezione di quelle dove sono presenti specie tutelate e ricadenti nella Rete Natura 2000, e i) disponendo le relative cautele e l’obbligo di ripristino dell’ambiente a cura degli organizzatori. Sono escluse dai limiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le strade carrozzabili aperte al pubblico transito e inserite nel catasto delle strade, previo consenso dell’Ente gestore.
2. L’autorizzazione è concessa, almeno trenta giorni prima dell’evento, previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi su cui non vige una servitù di pubblico passaggio, ai sensi della presente legge, a seguito di stipula di adeguata polizza assicurativa che preveda il risarcimento dei danni verso terzi, verso l’Ente gestore del sito Natura 2000, verso l’Ente gestore dell’area protetta, verso l’ambito territoriale di caccia o i comprensori alpini, qualora la gara o la manifestazione ricada nella gestione di uno di questi enti, e, se esistente, il soggetto manutentore dei percorsi di cui all’articolo 4, comma 4, della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e del rispetto delle prescrizioni previste al comma 1. L’autorizzazione deve essere notificata agli Enti gestori di aree protette e alle altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate dall’evento.
3. E’ consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni o gare autorizzate ai sensi della normativa vigente con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine dell’evento.
7. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 1 bis. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, pescasportive e di tutela dell’ambiente sono ai fini della presente legge agenti di polizia amministrativa e pubblici ufficiali. ”.
8. L’articolo 8 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“ Articolo 8
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 52,00 a euro 310,00 in caso di circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati;
b) da euro 1.550,00 a euro 9.300,00 in caso di costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestimento a qualsiasi titolo di tracciati o percorsi per gare e manifestazioni da disputare con i mezzi predetti;
c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione del Comune nel caso di gare e manifestazioni autorizzate dal medesimo;
d) da euro 500,00 a euro 5.000,00 in caso di danneggiamento di tabelle e sbarre debitamente esposte;
e) da euro 100,00 a euro 600,00 nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi o abbia asportato o occultato la targa del mezzo motorizzato;
2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a), che sostituisce quelle previste per analoga infrazione delle singole leggi istitutive delle aree destinate a parco o di Siti Natura 2000 si applica nella misura doppia, nel minimo e nel massimo, nei parchi regionali, nei parchi provinciali, nelle foreste demaniali e nelle riserve.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00 per la partecipazione a manifestazioni e gare, svolte fuoristrada e su sentieri e mulattiere, con veicoli, sprovvisti di targa di immatricolazione e/o applicata al veicolo in violazione alle normative vigenti al di fuori di quelle chiuse al pubblico transito. I partecipanti alle gare o manifestazioni con tali moto dovranno obbligatoriamente essere identificati da un numero identificativo fornito dall’organizzazione da riportare sul veicolo o sul conducente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano negli impianti fissi di cui all’articolo 5. ”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .