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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art. 35
(Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))
“1. E’ vietata l’immissione di specie ittiche non autoctone.”.
“ 1 bis. Ai fini dell’applicazione della presente legge, costituisce immissione di specie ittiche il rilascio in natura di esemplari attualmente o potenzialmente interfecondi, idonei a costituire popolazioni naturali in grado di autoriprodursi. ”.
3. Ai commi 1 e 6 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “associazioni pescasportive ed ambientaliste” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale”.
4. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “associazioni di pescatori e di protezione ambientale”, sono sostituite dalle seguenti: “associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ 1bis. Gli ulteriori soggetti di cui all’articolo 31 del Sito esternoregio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico sulla pesca) e successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere alla Regione la nomina di guardie giurate volontarie per concorrere alla sorveglianza sulla pesca nei tratti affidati loro in convenzione ai sensi dell’articolo 8 della presente legge. ”.
6. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni è inserita la seguente:
“f bis) da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro per immissione di specie non autoctone;”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .