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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art.33
(Prosecuzione interventi straordinari attivati a seguito del crollo del viadotto Polcevera relativi all’esercizio del trasporto pubblico regionale e locale)
1. Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti statali in attuazione dell’Sito esternoarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 16 novembre 2018, n.130 , è autorizzata la prosecuzione degli interventi straordinari di cui al citato articolo 5, comma 1, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, relativi all’esercizio del trasporto pubblico regionale e locale per fronteggiare le criticità conseguenti all’evento, a valere sulle risorse finanziarie di cui al medesimo articolo 5, comma 1.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.000.000,00 per l’anno 2019, si fa fronte per l’importo di euro 10.835.000,00 con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario” e per l’importo di euro 12.165.000,00 con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .