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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art. 32
(Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria))
1. Le lettere a), c), e d) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
2. Alla fine della lettera e) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, fra cui la nota integrativa; ai fini dell’applicazione dell'articolo 23 del Sito esternod.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione invia ad A.Li.Sa. la documentazione concernente le poste patrimoniali, riclassificate secondo le voci previste dal modello SP (Stato Patrimoniale) inerenti i capitoli del bilancio regionale rientranti nel perimetro sanitario, nonché il saldo dei conti di tesoreria di cui all’articolo 21 del Sito esternod.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni; A.Li.Sa. restituisce alla Regione la documentazione istruita, al fine dell’approvazione del bilancio consolidato da parte della Giunta regionale”. (2)

Comma così rettificato con avviso pubblicato nel BURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I.

3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, altresì le funzioni di responsabile della GSA e” sono soppresse.
4. La lettera i) del comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
5. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
6. L’articolo 10 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .