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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “risorse finanziarie” sono inserite le seguenti: “e l’individuazione di specifiche misure di sostegno”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “Forze dell’ordine” sono inserite le seguenti: “e alla Polizia locale”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ 5.1 Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di certificazione energetica in caso di nuove assegnazioni di alloggi di ERP, per gli atti convenzionali di locazione da stipularsi coi nuclei familiari già assegnatari, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)), non è richiesta la produzione dell’attestato di prestazione energetica. ”.
4. All’articolo 16 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera h) del comma 2 le parole: “adotti comportamenti penalmente rilevanti,” sono soppresse;
b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“ 7 bis. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 ottobre 2013, n. 119 , è dichiarata la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di ERP nei confronti dell’assegnatario condannato anche in via non definitiva per uno dei reati ivi previsti.
7 ter. Le persone conviventi con l’assegnatario decaduto ai sensi del comma 7 bis non perdono il diritto di abitazione e subentrano nel rapporto di assegnazione secondo l’ordine prioritario di parentela, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b). ”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .