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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art. 26
(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria e del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati))
1. I commi 2 e 2 bis dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
“ 2. Al fine della valutazione delle prove, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con proprio provvedimento, nomina la Commissione giudicatrice, composta da:
a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o un Consigliere designato dall’Ufficio di Presidenza, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dal responsabile regionale per la Liguria dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD);
c) un docente designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Genova.
2 bis. Al componente di cui al comma 2, lettera b), qualora non residente nel Comune di Genova, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effettuato con mezzi di trasporto pubblico, per la partecipazione alle riunioni; non è previsto alcun rimborso in caso di utilizzo di mezzo proprio o taxi. A tali spese si fa fronte nell’ambito delle risorse stanziate annualmente sul capitolo relativo alla presente legge.
2 ter. La Commissione si riunisce validamente e delibera con la presenza di tutti i componenti. ”.
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, sono premiati con un viaggio” sono sostituite dalle seguenti: “I primi trenta classificati, rimpiazzandosi eventuali rinunciatari tramite scorrimento della graduatoria nel limite degli idonei, partecipano ad un viaggio di studio”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .