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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art. 21
(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
“ c bis) le modalità per effettuare la comunicazione della locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico;
c ter) le modalità per il rilascio e l’utilizzo dei codici CITR e CITRA di cui agli articoli 4 bis e 53 bis. ”.
2. Dopo l’articolo 4 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 4 bis
(Codice identificativo turistico regionale (CITR))
1. La Regione rilascia ai titolari delle strutture ricettive di cui ai Titoli III, IV e V, un codice identificativo turistico regionale (CITR) univoco per ogni singola struttura ricettiva, secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c ter).
2. Il CITR deve essere indicato a cura del titolare della struttura ricettiva nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, realizzate con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.”.
3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture ricettive di cui al comma 1, pubblicano il CITR sugli strumenti utilizzati.
3. Dopo l’articolo 45 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 45 bis
(Pubblicazione dei dati)
1. La Regione, per l’attuazione della presente legge, può pubblicare, su qualsiasi supporto, l’elenco delle strutture ricettive di cui ai Titoli III, IV e V, nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all’articolo 27, comprensivi rispettivamente dei dati identificativi dei titolari delle strutture ricettive e dei locatori degli appartamenti. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate le modalità attuative di tale pubblicazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2 ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Sito esternoregolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Sito esternodirettiva 95/46/CE ) e successive modificazioni e integrazioni. ”.
4. Dopo l’articolo 53 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 53 bis
(Codice identificativo turistico regionale degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (CITRA))
1. La Regione rilascia ai locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all’articolo 53, comma 7, il codice identificativo turistico regionale degli aaut (CITRA), secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della lettera c ter).
2. Il CITRA deve essere indicato, a cura dei locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.
3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture ricettive di cui al comma 1, pubblicano il CITRA sugli strumenti utilizzati. ”.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 18.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .