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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art. 15
(Modifica alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 17 bis
(Obbligo di comunicazione dati gestione rifiuti a carico dei gestori di attività e impianti)
1. I gestori degli impianti e attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti sono tenuti alla comunicazione, tramite applicativo web messo a disposizione dalla Regione, dei dati e informazioni relativi ai quantitativi di tutte le tipologie di rifiuti gestiti su base annuale, in base ai provvedimenti autorizzativi vigenti.
2. La Giunta regionale determina le date di decorrenza dell’obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità, le tempistiche e le scadenze per il caricamento dei dati, con riferimento alle diverse tipologie di impianti o di rifiuti gestiti.
3. L'inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
4. Le province e la Città metropolitana provvedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni all’obbligo di cui al comma 1, introitando le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni. I proventi delle sanzioni sono destinati all’attività di controllo in campo ambientale. ”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .