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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 23

DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E IL RECUPERO DEL TERRITORIO AGRICOLO

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 4
(Procedura per l’individuazione degli ambiti urbani che richiedono interventi di rigenerazione)
1. L’individuazione degli ambiti urbani, con i relativi elaborati tecnici, ivi compresi quelli richiesti ai fini delle procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, è adottata con deliberazione comunale, da depositarsi per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e inserita nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito; entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni. Decorso il termine di cui sopra e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni:
a) nel caso in cui siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse e approva in via definitiva l’individuazione degli ambiti urbani con deliberazione da assumersi nei successivi sessanta giorni, tenuto conto delle prescrizioni contenute nella pronuncia ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
b) nel caso in cui non siano pervenute osservazioni e non siano state formulate prescrizioni nella pronuncia ambientale, il Comune, entro i successivi quindici giorni, ne dà attestazione e l’individuazione degli ambiti urbani di cui all’articolo 2 è da ritenersi approvata;
c) nel caso in cui, pur in assenza di osservazioni, siano state formulate prescrizioni di natura ambientale, il Comune procede al relativo recepimento con deliberazione da assumersi nei successivi quarantacinque giorni, con contestuale approvazione dell’individuazione degli ambiti urbani.
2. La deliberazione comunale con la quale è approvata l’individuazione degli ambiti urbani è pubblicata nel sito informatico del Comune ed è depositata nella segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico.
3. Nel caso in cui la disciplina degli ambiti urbani individuati ai sensi dell’articolo 2 comporti variante al vigente strumento o piano urbanistico comunale, le determinazioni comunali di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono trasmesse alla Regione per la formulazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, di eventuali osservazioni in merito alla rispondenza della disciplina alle disposizioni della presente legge e, in particolare, ai criteri vincolanti di cui all’articolo 7, cui il Comune è tenuto ad adeguarsi con deliberazione da assumersi nei successivi trenta giorni a pena di decadenza degli atti.
4. A seguito dell’intervenuta efficacia dell’individuazione degli ambiti urbani nei casi di cui al comma 3, i relativi atti, con gli eventuali adeguamenti conseguenti alle osservazioni regionali, sono pubblicati nel sito informatico del Comune e depositati nella segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico e trasmessi alla Regione.
5. L’individuazione degli ambiti urbani non è soggetta alle limitazioni di cui agli articoli 47 bis e 47 ter della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Note del Redattore: