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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 67.
1. La rubrica dell’articolo 130 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “
(Sospensione autoritativa dell’attività di distribuzione stradale e
autostradale dei carburanti)
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 130 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
2bis. Per motivi di pubblica sicurezza può essere disposta la sospensione di un impianto autostradale. La sospensione è disposta dall'Ente competente che ha rilevato la sussistenza dei motivi di pubblica sicurezza, che deve darne tempestiva comunicazione alla Regione.
”.