Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 65.
1. La rubrica dell’articolo 128 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente: “
(Sospensione volontaria dell’attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti)
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 128 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
1bis. Non sono previste sospensioni del servizio di erogazione negli impianti di distribuzione carburanti autostradali e nei raccordi autostradali, salvo in caso di gravi motivi debitamente documentati, per cui il titolare, congiuntamente all’Ente concessionario autostradale, dovrà darne comunicazione alla Regione, con un preavviso di almeno tre mesi.
”.