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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 6.
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di un esercizio di vicinato e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti a SCIA, da presentare allo SUAP per le attività produttive del Comune competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal
Sito esternod.lgs. 222/2016
. La SCIA deve contenere:
a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;
b) la non necessità di acquisire titoli edilizi;
c) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso e la conformità dell'insediamento alla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3;
d) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
”.