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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 59.
(Sostituzione dell’articolo 105 della l.r. 1/2007 )
1. L’articolo 105 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 105
(Distributori automatici)
1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di attività effettuata in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici, ai sensi del
Sito esternod.lgs. 222/2016
sono soggetti:
a) per esercizio di vicinato, a SCIA;
b) per media e grande struttura di vendita, ad autorizzazione.
2. Per l’utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture, l’avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetto a presentazione di SCIA ai sensi del
Sito esternod.lgs. 222/2016
.
”.