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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 52.
(Inserimento dell’articolo 96 bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l’articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 96 bis
(Chiusura volontaria degli impianti autostradali)
1. In caso di chiusura volontaria, per gravi motivi debitamente documentati, il titolare, congiuntamente all’Ente concessionario autostradale, deve darne comunicazione alla Regione con un preavviso di almeno sei mesi.
2. La Regione procede alla revoca della concessione petrolifera relativamente all’impianto chiuso e trasmette la documentazione agli uffici regionali competenti in materia di territorio e ambiente ed agli altri enti interessati per gli adempimenti rientranti nell’ambito della loro competenza.
”.