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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 47.
1. Prima del comma 1 dell’articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
01. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce. I nuovi impianti devono altresì dotarsi di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self-service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale
ed urbanistica di cui all'articolo 77, comma 2.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
2. La concessione ha validità di anni nove fatti salvi i casi di cui al comma 1 del punto 1 del Documento procedurale parte integrante e sostanziale del decreto interministeriale 7 agosto 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico. La concessione può essere soggetta a rinnovo, con le procedure di cui all’articolo 94.
”.