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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 40.
(Inserimento degli articoli 81bis, 81ter, 81quater e 81quinquies della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l’articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
Articolo 81bis
(Ristrutturazione totale)
1. La ristrutturazione totale è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 79, alle disposizioni dell’articolo 80 ed è soggetta a collaudo di cui all’articolo 81ter.
2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell’impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere.
3. Si considerano ristrutturazioni totali anche quelle realizzate in momenti successivi, ma nell’arco di tre anni, con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione.
Articolo 81ter
(Collaudo degli impianti)
1. I nuovi impianti e gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale o a modifiche di cui all’articolo 81, comma 1, lettera a), non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto.
2. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell'interessato.
3. Il Comune, per l'espletamento del collaudo, nomina e convoca la Commissione di collaudo di cui all’articolo 81quater.
4. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.
5
. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
Articolo 81quater
(Commissione di collaudo)
1. La Commissione di collaudo è composta da:
a) un rappresentante del Comune competente per materia, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
c) un rappresentante tecnico dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
d) un rappresentante tecnico dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
e) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (ARPAL) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.
2. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente e un rappresentante sindacale dei gestori.
3. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento.
4. Ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione comunale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura prevista dalla normativa vigente. Non sono considerati collaudi eventuali successivi sopralluoghi della Commissione necessari per verificare la realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo.
5. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse amministrazioni o enti.
Articolo 81quinquies
(Esercizio provvisorio)
1. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare il Comune può autorizzare l'esercizio provvisorio, con le modalità di cui all’articolo 79, per un periodo di sessanta giorni, previa presentazione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano.
”.