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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 38.
1. Dopo l’articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 80 bis
(Modalità di erogazione)
1. Gli impianti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi e nei termini stabiliti dalla normativa statale, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 139, comma 3.
2. L’adeguamento di cui al comma 1 è consentito a condizione che l’impianto sia compatibile sulla base dei criteri definiti dalla programmazione commerciale e urbanistica di cui all’articolo 77, comma 1.
3. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di
rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del gestore o di suoi dipendenti o collaboratori.
4. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti ovunque siano ubicati non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
”.