Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 34.
(Sostituzione dell’articolo 78 della l.r. 1/2007 )
1. L’articolo 78 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
Articolo 78
(Definizioni)
1. Al fine dell'applicazione del presente Capo si intende:
a) per rete, l'insieme dei punti di vendita eroganti i prodotti di cui alla lettera b);
b) per carburanti per autotrazione, i seguenti tipi di prodotti petroliferi:
1) benzine;
2) gasoli;
3) combustibili alternativi di cui all’
Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 257/2016
e successive modificazioni e integrazioni e specificatamente i combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti. I combustibili alternativi comprendono anche:
3.1) elettricità;
3.2) idrogeno;
3.3) biocarburanti, quali definiti all’
Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della
Sito esternodirettiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
Sito esternodirettive 2001/77/CE
e
Sito esterno2003/30/CE
);
3.4) combustibili sintetici e paraffinici;
3.5) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC, e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL;
3.6) gas di petrolio liquefatto, di seguito GPL;
c) per impianto, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi, nonché i servizi e le attività accessorie;
d) per erogatore, l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da:
1) una pompa o un sistema di adduzione;
2) un contatore o un misuratore;
3) una pistola o una valvola di intercettazione;
4) le tubazioni che lo connettono;
5) i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero dei vapori di benzina;
e) per colonnina, l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
f) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;
g) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.
2. Trovano applicazione, altresì, le altre definizioni di cui all’
Sito esternoarticolo 2, comma 1, del d.lgs. 257/2016
e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione tutti i carburanti per autotrazione e i combustibili alternativi di cui al comma 1, lettera b), sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei dati comunicati dagli interessati.
”.