Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 33.
(Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 1/2007 )
1. L’articolo 77 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 77
(Programmazione regionale)
1. Nella programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3, per gli impianti di distribuzione stradali, la Regione provvede alla:
a) definizione degli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, nonché al fine di favorire l'incremento del risparmio energetico, la diffusione di combustibili alternativi e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale;
b) individuazione delle aree svantaggiate in cui prevedere deroghe alle presenti disposizioni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 1, secondo periodo,
Sito esternodel decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
(Disciplina di attuazione della
Sito esternodirettiva 2014/94/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 80;
c) definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità degli impianti;
d) definizione degli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura degli impianti;
e) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività accessorie.
2. Nella programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3, per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Regione provvede alla:
a) definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale;
b) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività accessorie.
3. La titolarità delle autorizzazioni e degli altri titoli abilitativi per le attività commerciali accessorie ottenute in deroga alla normativa di settore, spetta al gestore dell'impianto, salvo rinuncia del gestore medesimo, che può consentire al titolare dell’autorizzazione dell’impianto di carburanti o, previa rinuncia di quest’ultimo, a terzi, lo svolgimento delle predette attività. Il loro rilascio è subordinato al legame con l’impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede.
”.