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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 26.
1. La rubrica dell’articolo 70 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “
(Programmazione regionale e comunale)
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
predisposizione da parte dei Comuni dei piani di
” sono soppresse e alla fine del comma sono aggiunte le parole: “
, tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Intese in sede di
Conferenza unificata di cui all’
Sito esternoarticolo 4 bis del d.lgs. 170/2001
e successive modificazioni e integrazioni
”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
1bis. I Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del settore, rappresentate nei Consigli delle CCIAA Liguri, possono adottare un Piano commerciale e urbanistico nel quale vengono individuate le zone nelle quali è necessario
salvaguardare le esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
1ter. Sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1 i piani comunali di cui al comma 1 bis possono prevedere un regime autorizzatorio per l’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica.
”.