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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 24.
(Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 1/2007 )
1. L’articolo 68 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 68
(Esercizio dell’attività e apertura di nuovi punti vendita)
1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, sono soggetti a SCIA ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 4 bis del d.lgs. 170/2001
e successive modificazioni e integrazioni.
”.