Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)
Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018
Art. 23.
(Modifica all’articolo 67 della l.r. 1/2007 )
1. Il comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non
esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali, previste all’
articolo 2, comma 3, del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni :
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le Medie Strutture di Vendita, le Grandi Strutture di Vendita e i Centri commerciali con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
”.