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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 21.
(Sostituzione dell’articolo 65 della l.r. 1/2007 )
1. L’articolo 65 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 65
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Capo e in adeguamento alle disposizioni di cui al
Sito esternodecreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170
(Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’
Sito esternoart. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108
) e successive modificazioni e integrazioni, si intendono per:
a) punti vendita esclusivi, quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.
2. Per quanto non previsto dal presente Capo si applicano le disposizioni di cui al
Sito esternod.lgs. 170/2001
e successive modificazioni e integrazioni.
”.