Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)
Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018
Art. 21.
(Sostituzione dell’articolo 65 della l.r. 1/2007 )
1. L’articolo 65 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
Articolo 65
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Capo e in adeguamento alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’
art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 ) e successive modificazioni e integrazioni, si intendono per:
a) punti vendita esclusivi, quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.
2. Per quanto non previsto dal presente Capo si applicano le disposizioni di cui al
d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
”.