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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 20.
1. Il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
1. L'apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone soggette a tutela di cui all’
Sito esternoarticolo 64 del d.lgs. 59/2010
e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio ai sensi del
Sito esternod.lgs. 222/2016
. Nelle altre zone l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA ai sensi
Sito esternodel d.lgs. 222/2016
.
”.