Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)
Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018
Art. 20.
(Modifica all’articolo 55 della l.r. 1/2007 )
1. Il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
1. L'apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone soggette a tutela di cui all’
articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio ai sensi del
d.lgs. 222/2016 . Nelle altre zone l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA ai sensi
del d.lgs. 222/2016 .
”.