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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 novembre 2018, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018

Art. 13.
(Inserimento dell’articolo 34 bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 34 bis
(Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su natanti da diporto)
1. L’esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale è consentito sui natanti da diporto di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
(Attuazione della
Sito esternodirettiva 2013/53/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la
Sito esternodirettiva 94/25/CE.
).
2. L’esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale sui natanti di cui al comma 1 è consentito alle seguenti condizioni:
a) il possesso della patente nautica;
b) la vendita può essere effettuata in via sperimentale per una durata complessiva di novanta giorni all’anno, anche non consecutivi, e può essere effettuata in tutto il territorio regionale;
c) devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari;
d) possono essere venduti esclusivamente i prodotti preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria comprese le bevande preconfezionate e preimbottigliate in lattina, tetra pak e bottiglietta, esclusi il latte e i suoi derivati;
e) la vendita può essere effettuata in via sperimentale esclusivamente nelle aree in cui non siano già presenti attività commerciali che vendono i medesimi prodotti.
3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante è rilasciata dal Comune competente per territorio a persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, dei requisiti di cui al presente articolo e di cui all’articolo 12 e nel rispetto delle normative in materia di demanio pubblico.
4. A uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione di cui al comma 3.
5. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, Settore commercio, gli elenchi dei soggetti autorizzati che partecipano alla sperimentazione, nonché i dati di cui al comma 6.
6. La sperimentazione ha la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato e valutare eventualmente l’applicazione definitiva della stessa sulla base di specifica valutazione che verrà effettuata tenendo conto dei seguenti fattori:
a) numero di autorizzazioni rilasciate;
b) promozione di prodotti tipici locali e specificità locali;
c) utilizzo di natanti storici o tradizionali liguri.
7. La sperimentazione ha una durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della norma e, a seguito delle verifiche di cui al comma 6, l’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata di diritto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione.
”.