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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 12 settembre 2018, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1984, N. 7 (NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI TASSIDERMIA E DI IMBALSAMAZIONE)

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 1.
(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione))
1. L’articolo 1 della l.r. 7/1984 , è sostituito dal seguente:
Articolo 1
1. La presente legge, in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni e dell’
articolo 46 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29
(Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, disciplina l’attività di tassidermia e di imbalsamazione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla preparazione in osso dei trofei di specie abbattute nel rispetto della normativa vigente.
”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/1984 )
1. Al primo comma dell’articolo 2 della l.r. 7/1984 , le parole: “
cui provvede la Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
della Regione
”, la parola: “indicata” è sostituita dalle seguenti: “
di cui
” e le parole: “
Sono esentati all’autorizzazione gli enti e le
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti e alle
”.
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 7/1984 )
1. Il primo comma dell’articolo 3 della l.r. 7/1984 , è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale nomina una Commissione per la tassidermia composta dal responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un esperto di fauna indicato dall’Università degli Studi di Genova, da un rappresentante del Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, da un esperto tassidermista indicato dal Civico Museo di Storia naturale di Genova e da un dipendente della struttura regionale competente, con funzioni di segretario.
”.
2. Al secondo comma dell’articolo 3 della l.r. 7/1984 , le parole: “
, prima di esprimere il proprio parere sull’autorizzazione di cui all’articolo 2,
” sono soppresse.
3. Dopo il secondo comma dell’articolo 3 della l.r. 7/1984 , è inserito il seguente:
2 bis. Nel provvedimento di nomina la Giunta regionale può dettare disposizioni in ordine allo svolgimento dell’esame.
”.
4. Il terzo comma dell’articolo 3 della l.r. 7/1984 , è sostituito dal seguente:
3. La Commissione, in caso di esito positivo dell’esame in tutte le materie elencate al secondo comma, esprime parere favorevole all’autorizzazione di cui all’articolo 2.
”.
5. Il quarto comma dell’articolo 3 della l.r. 7/1984 , è sostituito dal seguente:
4. La Commissione opera a titolo gratuito.
”.
Art. 4.
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 7/1984 )
1. Al primo comma dell’articolo 4 della l.r. 7/1984 , le parole: “
È consentita l’imbalsamazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
Sono consentite l’imbalsamazione o la preparazione tassidermica
”.
2. Al secondo comma dell’articolo 4 della l.r. 7/1984 , dopo le parole: “l’imbalsamazione” sono inserite le seguenti: “o la preparazione tassidermica”.
3. Dopo il secondo comma dell’articolo 4 della l.r. 7/1984 , sono aggiunti i seguenti:
2 bis. I tassidermisti o imbalsamatori devono chiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie:
- particolarmente protette ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 2 della l. 157/1992
e successive modificazioni e integrazioni;
- non cacciabili;
- cacciabili, per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia.
2 ter. Le richieste di nullaosta devono essere presentate alla competente struttura regionale accompagnate da idonea documentazione rilasciata da medico veterinario, attestante che il decesso è avvenuto per cause naturali o accidentali o, nel caso di specie cacciabili di cui si richiede il trattamento in periodo diverso da quello di caccia alla specie, che l’esemplare è stato abbattuto legittimamente e sottoposto a trattamento di lunga conservazione.
2 quater. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la competente struttura, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia il nullaosta. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, il nullaosta si intende comunque rilasciato. In caso di diniego, la competente struttura regionale provvede alla destinazione d’uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla distruzione delle spoglie.
2 quinquies. Per le specie particolarmente protette o di rilevante interesse scientifico, il nullaosta è rilasciato sentito il Civico Museo di Storia naturale di Genova.
”.
Art. 5.
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 7/1984 )
1. All’articolo 5 della l.r. 7/1984 , le parole: “
dall’Amministrazione provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
” e alla fine del comma sono aggiunte le parole: “
nonché gli estremi dell’eventuale nullaosta di cui all’articolo 4
”.
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 7/1984 )
1. Al primo comma dell’articolo 6 della l.r. 7/1984 , dopo la parola: “
imbalsamatore
” è inserita una virgola, la parola: “
loro
” è soppressa e la parola: “
Provincia
” è sostituita dalla seguente: “
Regione
”.
2. Al secondo comma dell’articolo 6 della l.r. 7/1984 , le parole: “
comma precedente
” sono sostituite dalle seguenti: “
primo comma
” e la parola: “
provinciale
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
Art. 7.
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 7/1984 )
1. Al quarto comma dell’articolo 7 della l.r. 7/1984 , dopo le parole: “
un’etichetta
” sono inserite le seguenti: “i
nalterabile, saldamente
” e le parole: “
Provincia di…
” sono sostituite dalle seguenti: “
Regione Liguria
”.
Art 8
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 7/1984 )
1. Al primo comma dell’articolo 8 della l.r. 7/1984 , le parole: “
a tempo indeterminato
” sono sostituite dalle seguenti: “
per un anno
” e le parole: “
nel caso di più violazioni della stessa disposizione o prescrizione
” sono sostituite dalle seguenti: “
in caso di recidiva
”.
Art. 9
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 7/1984 )
1. L’articolo 9 della l.r. 7/1984 , è sostituito dal seguente:
Articolo 9
1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali “imbalsamati” o “impagliati”) realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l’elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC).
”.
Art. 10.
1. Al primo comma dell’articolo 10 della l.r. 7/1984 , sono apportate le seguenti modifiche:
a. alla lettera a), le parole: “
lire 500.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 250,00
”, le parole: “
lire 5.000.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 2.500,00
” e le parole: “l’esecuzione della” sono sostituite dalle seguenti: “l’esclusione dalla”;
b. alla lettera b), le parole: “
lire 50.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 25,00
”, le parole: “
lire 500.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 250,00
”, dopo le parole: “
l’imbalsamazione
” sono inserite le seguenti: “
e la preparazione tassidermica
” e le parole: “
per i quali l’articolo 4 consente l’imbalsamazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
consentiti dall’articolo 4
”;
c. alla lettera c), le parole: “
lire 20.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 10,00
” e le parole: “
lire 200.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 100,00
”;
d. alla lettera d), le parole: “
lire 40.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 20,00
” e le parole: “
lire 400.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 200,00
”;
e. alla lettera e), le parole: “
lire 50.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 25,00
” e le parole: “
lire 500.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 250,00
”;
f. alla lettera f), le parole: “
lire 60.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 30,00
” e le parole: “
lire 600.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 300,00
”;
g. alla lettera g), le parole: “
lire 50.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 25,00
”, le parole: “
lire 500.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 250,00
” e le parole: “
nei termini
” sono soppresse;
h. dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
g bis) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 per la detenzione di esemplari appartenenti a specie cacciabili preparati in violazione delle norme della presente legge.
”.
2. Alla fine del secondo comma dell’articolo 10 della l.r. 7/1984 , sono aggiunte le parole: “
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni
”.
Art. 11.
(Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 7/1984 )
1. L’articolo 11 della l.r. 7/1984 , è sostituito dal seguente:
Articolo 11
1. La vigilanza per l’osservanza della presente legge è affidata ai soggetti indicati all’
articolo 48 della l.r. 29/1994
e successive modificazioni e integrazioni.
”.
Art. 12.
(Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 7/1984 )
1. L’articolo 12 della l.r. 7/1984 , è abrogato.