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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 agosto 2018, n. 15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 11 del 10 agosto 2018

Art. 9.
(Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 )
1. L’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 38
(Procedimento di adozione e approvazione del PUC)
1. Al fine dell’assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, prima dell’adozione del progetto di PUC, redige e approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PUC e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente. Lo schema di progetto contiene almeno l’indicazione delle aree su cui si prevedono interventi di trasformazione e la quantificazione di massima del carico urbanistico previsto.
2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune redige il progetto di PUC costituito dagli elementi di cui all’articolo 24 e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PUC adottato è trasmesso alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati.
3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di PUC adottato, provvede contestualmente:
a) alla pubblicazione nel BURL dell’avviso di avvio del procedimento di VAS e all’inserimento nel sito informatico regionale della relativa documentazione, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
b) alla pubblicazione nel BURL e nel sito informatico regionale dell’avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel sito informatico comunale del progetto di PUC e di deposito dello stesso presso la segreteria comunale, a norma del comma 4.
4. Il Comune dalla data indicata nell’avviso di cui al comma 3, lettera b), provvede:
a) a pubblicare il progetto di PUC, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, nonché, in via facoltativa, a divulgarlo con altri mezzi di diffusione ritenuti idonei;
b) a illustrare il progetto di PUC mediante effettuazione di una o più udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;
c) a inviare il progetto di PUC alle amministrazioni ed enti interessati ai fini dell’espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PUC incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni ed enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l’assenso di tali amministrazioni o enti.
5. La Regione, in quanto autorità competente per la VAS, si pronuncia con le modalità e nei termini stabiliti agli articoli 9 e 10 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, lettera a), la Regione e le amministrazioni ed enti di cui al comma 2 esprimono il proprio parere sul progetto di PUC in relazione ai contenuti vincolanti dei piani di rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte della Regione ha carattere vincolante anche per quanto riguarda la conformità del PUC alle normative in materia urbanistica ed edilizia.
7. Entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 6, il Comune con deliberazione consiliare:
a) formula la propria proposta sulle osservazioni pervenute tenendo conto della pronuncia di VAS di cui al comma 5 e dei pareri resi ai sensi del comma 6;
b) predispone apposito elaborato contenente l’esplicitazione e la localizzazione cartografica delle modifiche conseguenti alla proposta di accoglimento delle osservazioni di cui alla lettera a);
c) adegua gli elaborati di Piano ai pareri espressi dalla Regione e dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 2;
d) ottempera alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS anche in collaborazione con l’autorità competente ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
e) adotta la dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
8. La deliberazione comunale di cui al comma 7 non è soggetta a una nuova fase di pubblicità-partecipazione, salvo che la proposta di accoglimento delle osservazioni, apportando modifiche di carattere sostanziale, comporti la riadozione delle previsioni di PUC oggetto di modifica tramite specifica pronuncia con gli adempimenti di cui al comma 4, lettere a), b) e c).
9. La deliberazione di cui al comma 7 è trasmessa alla Regione, unitamente ai relativi elaborati, per l’approvazione del PUC. In caso di riadozione di previsioni, la trasmissione alla Regione del progetto di PUC, unitamente ai relativi elaborati per l’approvazione, è effettuata a seguito dell’assunzione delle determinazioni consiliari recanti le proposte sulle osservazioni eventualmente pervenute in merito alle previsioni oggetto di riadozione ai sensi del comma 7.
10. La Regione approva il PUC, anche apportando eventuali rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale del PTCP, con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 7, decorso infruttuosamente il quale il PUC si intende approvato. Nel caso in cui l’approvazione del PUC comporti anche l’approvazione di varianti ai piani territoriali di coordinamento regionali vigenti fino all’approvazione del PTR e del Piano paesaggistico, il termine di centoventi giorni decorre dall’acquisizione della determinazione di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell’articolo 80, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)) e successive modificazioni e integrazioni. L’approvazione del PUC è disposta sulla base della verifica dell’avvenuto adeguamento del progetto di PUC ai pareri di cui al comma 6 e dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PUC dei pareri della Regione e delle altre amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento. Con il medesimo provvedimento la Regione, sulla base della proposta formulata dal Comune, si pronuncia sulle osservazioni.
11. Il PUC approvato e il provvedimento regionale di cui al comma 10 sono trasmessi al Comune per l’inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso pubblicato nel sito informatico comunale.
12. Il provvedimento regionale di cui al comma 10 è, altresì, pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale ed entra in vigore dalla data dell’ultima di tali pubblicazioni. ”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 2).