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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 agosto 2018, n. 15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 11 del 10 agosto 2018

Art. 16.
(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della Sito esternolegge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi))
1. All’articolo 6 della l.r. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “ (Procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di interesse regionale individuati dai vigenti PTC regionali o da leggi di settore) ”;
b) al comma 1 le parole da: “ Salvo il disposto ” fino a: “ e successive modificazioni, ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli strumenti urbanistici attuativi di interesse regionale individuati dai vigenti PTC regionali o da leggi di settore ”;
c) al comma 4 le parole da: “ La Regione ” fino a: “ Comitato tecnico urbanistico, ” sono sostituite dalle seguenti: “ La Regione approva lo strumento urbanistico attuativo ”;
d) il comma 7 è abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 2).