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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 agosto 2018, n. 15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 11 del 10 agosto 2018

Art. 14.
(Sostituzione dell’articolo 59 della l.r. 36/1997 )
1. L’articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 59
(Conferenza di servizi)
1. Il procedimento semplificato di cui agli articoli 14 e seguenti Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni è applicabile, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, per l’approvazione di PUO o di progetti di opere e di interventi che comportino varianti al PUC di cui all’articolo 44 e modifiche al PUC in itinere.
2. Il procedimento di conferenza di servizi è avviato dal Comune a seguito della conclusione del procedimento di approvazione della variante ai sensi dell’articolo 44. In tal caso i termini del procedimento sono i seguenti:
a) il termine di pubblicità-partecipazione di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), è stabilito in trenta giorni;
b) il termine per l’espressione dei pareri di cui all’articolo 38, comma 6, è stabilito in quarantacinque giorni;
c) il termine per gli adempimenti comunali di cui all’articolo 38, comma 7, è stabilito in sessanta giorni;
d) il termine per l’approvazione della variante al PUC di cui all’articolo 38, comma 10, è stabilito in quarantacinque giorni. ”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 2).