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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 agosto 2018, n. 15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 11 del 10 agosto 2018

Art. 11.
1. All’articolo 43 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: “ coerenti con le indicazioni e prescrizioni dei ” sono sostituite dalle seguenti: “ conformi ai ”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“ 5. L’aggiornamento del PUC è adottato con deliberazione del Consiglio comunale alla quale deve essere allegata specifica attestazione della compatibilità delle relative modifiche rispetto alla descrizione fondativa e agli obiettivi del Piano, della conformità ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché la documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. ”;
c) alla fine del comma 7 è aggiunto il seguente periodo: “ Nel caso in cui non siano pervenute osservazioni il Comune, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 6, ne dà attestazione e l’aggiornamento del PUC o del PUC semplificato è da ritenersi approvato. ”;
d) al comma 8 dopo le parole: “ Il Comune ” sono inserite le seguenti: “ , nel caso siano pervenute osservazioni, ”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 2).