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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 agosto 2018, n. 15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 11 del 10 agosto 2018

Art. 10.
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “ riduzione” fino a: “all’articolo 38, comma 7. ” sono sostituite dalle seguenti: “ applicazione dell’articolo 13 della medesima l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso si applicano le seguenti riduzioni di termini:
a) il termine di pubblicazione di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), è ridotto a quarantacinque giorni;
b) il termine per l’espressione dei pareri di cui all’articolo 38, comma 6, è ridotto a novanta giorni;
c) il termine per gli adempimenti comunali di cui all’articolo 38, comma 7, è ridotto a novanta giorni;
d) il termine per l’approvazione del PUC di cui all’articolo 38, comma 10, è ridotto a novanta giorni. ”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 2).