Legge regionale 7 agosto 2018, n. 15
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Bollettino Ufficiale n. 11 del 10 agosto 2018
Art. 1.
(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))
1. Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 5. I piani di bacino, nonché i piani delle aree protette di cui alla vigente legislazione regionale vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, il Piano territoriale regionale (PTR) di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), e la pianificazione di livello metropolitano, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa. ”.
Note del Redattore: