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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 agosto 2018, n. 15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 11 del 10 agosto 2018

Art. 28.
(Disposizioni transitorie)
1. I procedimenti di approvazione dei PUC adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 38 o 39 della l.r. 36/1997 , come modificata dalla l.r. 11/2015 e successive modificazioni e integrazioni, si concludono con le procedure già stabilite dalle suddette disposizioni.
2. I procedimenti di approvazione dei PUC adottati prima dell’entrata in vigore della l.r. 11/2015 e dopo l’entrata in vigore della l.r. 16/2008 , si concludono con le modalità indicate ai commi da 3 a 7, purché siano state rese dalla Regione e dalla Provincia o dalla Città metropolitana le previste determinazioni sul progetto di PUC.
3. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, da assumersi, a pena di decadenza del PUC adottato, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’adeguamento del progetto di PUC alle determinazioni rese dalla Regione e dalla Provincia o dalla Città metropolitana. Con la medesima deliberazione il Comune decide sulle osservazioni presentate sul progetto di PUC adottato e, qualora non sia già stata acquisita la pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, adotta il rapporto ambientale o il rapporto preliminare.
4. La deliberazione di cui al comma 3, unitamente ai relativi elaborati e alla documentazione tecnica obbligatoria prevista all’articolo 27, comma 2 , lettere a), b), c) e g), della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è trasmessa alla Regione per le determinazioni di competenza in materia ambientale, qualora non già acquisite, e in materia urbanistico-territoriale, nonché alla Provincia o alla Città metropolitana per la verifica rispetto alle prescrizioni del PTC provinciale o del PTGcm e ai rilievi formulati sul progetto di PUC.
5. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4, il Comune convoca gli enti competenti in apposita sessione istruttoria per l’illustrazione del PUC. La fase illustrativa si conclude entro centoventi giorni con l’acquisizione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC con deliberazione del Consiglio comunale, anche nel caso in cui la Regione, la Provincia o la Città metropolitana non abbiano reso entro tale termine le proprie determinazioni. Ove le determinazioni della Regione, della Provincia o della Città metropolitana prevedano l’osservanza di prescrizioni comportanti l’adeguamento del PUC, il Comune è tenuto ad adeguare gli atti a tali prescrizioni con la deliberazione di approvazione del PUC.
6. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel sito informatico comunale nonché nel BURL. La deliberazione di approvazione del PUC e i relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Provincia o alla Città metropolitana.
7. Per i PUC di cui ai commi 1 e 2 sono fatte salve le definizioni dei parametri urbanistici in essi contenute purché il Comune abbia provveduto all’approvazione del regolamento edilizio comunale adeguato al regolamento edilizio tipo regionale nel termine ivi stabilito, in conformità alla normativa statale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 2).