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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 agosto 2018, n. 15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 11 del 10 agosto 2018

Art. 27.
(Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di pianificazione di bacino)
1. Ai fini di garantire continuità amministrativa, nelle more dell’adozione dei piani di bacino distrettuali, la Regione può stipulare apposite convenzioni con le autorità di bacino distrettuali per l’avvalimento a titolo gratuito di personale regionale che ha svolto funzioni di autorità di bacino regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 2).