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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 7 agosto 2018, n. 14

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2018 – 2020

Bollettino Ufficiale n. 11 del 10 agosto 2018

Art. 1.
(Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio 2018, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2017. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2017 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono evidenziate nell’apposito allegato alla presente legge. L’importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2018 è il seguente:
• Residui attivi: euro 2.404.097.440,54
• Residui passivi: euro 2.374.045.980,35
Art. 2.
(Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2018)
1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2018 è rideterminato in euro 204.903.473,66.
Art. 3.
(Stato di previsione dell'entrata)
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione Liguria sono apportate le seguenti variazioni:
anno finanziario 2018
aumento per euro 87.074.772,48 in termini di competenza e diminuzione per euro 2.959.730.204,98 in termini di cassa;
anno finanziario 2019
aumento per euro 30.641.976,92 in termini di competenza;
anno finanziario 2020
aumento per euro 30.329.227,88 in termini di competenza.
Art. 4.
(Stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Liguria sono apportate le seguenti variazioni:
anno finanziario 2018
aumento per euro 87.074.772,48 in termini di competenza e diminuzione per euro 2.959.730.204,98 in termini di cassa;
anno finanziario 2019
aumento per euro 30.641.976,92 in termini di competenza;
anno finanziario 2020
aumento per euro 30.329.227,88 in termini di competenza.
Art. 5.
(Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020))
1. L’articolo 2 della l.r. 31/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 2
(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l’esercizio 2018 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell’indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi)
1. Ai sensi dell’
articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15
(Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell’articolo 3, commi 16-21,
Sito esternodella legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’anno 2018 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:
a) degli investimenti dell’esercizio 2018 nell’importo di euro 53.461.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;
b) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2016 di cui all’
Sito esternoarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 11
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42
) e successive modificazioni e integrazioni e all’
Sito esternoarticolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell’importo di euro 53.445.788,68 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;
c) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2015 di cui all’
Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011
e successive modificazioni e integrazioni, nell’importo di euro 30.692.299,32 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte II;
d) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2014 di cui all’
Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011
e successive modificazioni e integrazioni, nell’importo di euro 11.177.132,15 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;
e) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2009 di cui all’
Sito esternoarticolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011
e successive modificazioni e integrazioni, nell’importo di euro 23.218.386,59 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
3. Per l’emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2018, 2019 e 2020 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2018-2020, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le
quote capitale. Per gli anni successivi al 2020 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all’andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.
”.
Art. 6.
(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e debito autorizzato e non contratto alla chiusura dell’esercizio 2017)
1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2017, come risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2017, ammontano rispettivamente ad euro 303.636.644,51 ed euro 91.508.192,41.
2. L’ammontare del debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento al 31 dicembre 2017 è pari ad euro 118.533.606,74.
Art. 7.
(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell’esercizio 2017)
1. La quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell’esercizio 2017 applicato con il presente provvedimento risulta pari ad euro 7.271.730,23 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:
MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO - esercizio 2018
1367.327,59
4252.862,11
6214.184,03
711.513,55
82653.025,12
91338.196,43
921.721.847,52
98200.000,00
1012.466,71
102600.164,86
105351.136,01
1111.689,18
11250.000,00
12420.000,00
1284.020,00
1311.544.362,02
145129.322,49
154500.000,00
161168.415,85
1621.207,71
163587.362,41
171240.574,06
1817.459,52
18214.593,06.
Art. 8.
(Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2018-2020)
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Liguria per il triennio 2018-2020 e i documenti di cui all’articolo 30, comma 3, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2018-2020, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell’entrata e della spesa con la presente legge.
2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all’Sito esternoarticolo 11 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell’entrata e della spesa con la presente legge.
Art. 9.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati omissis