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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 7 agosto 2018, n. 12

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 41 E 42 DELLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 10 agosto 2018

Art. 1.
(Modifica all’articolo 41 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 41 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
4 bis. Sono, altresì, esentati dal pagamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione venatoria i cittadini in possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia, esclusivamente per il primo anno di esercizio della caccia successivo al rilascio dell’abilitazione conseguita a seguito di esami pubblici ai sensi dell’articolo 40.
”.