Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 maggio 2018, n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017, N. 29 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2018) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO

Bollettino Ufficiale n. 7 del 6 giugno 2018

Art. 1
(Abrogazione di disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018))
1. Gli articoli 19 e 25 della l.r. 29/2017 , sono abrogati.
Art. 2
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 29/2017 , sono inseriti i seguenti:
2 bis. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni e delle attività in materia di servizi per il lavoro è effettuato tramite accodi tra la Regione, ALFA, le province e la Città metropolitana di Genova
.
2 ter. La conclusione dei procedimenti e dei progetti riguardanti le funzioni dei servizi per l’impiego e del collocamento mirato già avviati al momento del trasferimento del personale ai sensi del comma 2, rimane di competenza delle province e della Città metropolitana, compresi i progetti e le attività finanziate con il POR CRO FSE 2014/2020.
2 quater. Le province e la Città metropolitana mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai suddetti procedimenti e progetti avviati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
2 quinquies. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 2 ter e 2 quater restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito ad ALFA, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui al comma 2 bis.”
.
Art. 3
(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
b) una polizza assicurativa o garanzia bancaria ai sensi dell’articolo 50, comma 2, dell’Allegato 1 al
Sito esternoCodice del Turismo
e successive modificazioni e integrazioni.
”.
Art. 4
(Fondazione Casa dei Cantautori)
1. La Regione, anche in attuazione dell’Accordo di valorizzazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritto in data 22 gennaio 2018 con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Comune di Genova, partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Casa dei Cantautori" con sede a Genova.
2. La Fondazione "Casa dei Cantautori", in forza dell’Accordo di valorizzazione di cui al comma 1, è il soggetto preposto alla costituzione del polo museale e formativo, perseguendone le finalità di valorizzazione, promozione e sviluppo turistico-culturale.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la Fondazione:
a) persegua, senza scopi di lucro, le finalità di cui al comma 2;
b) consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
4. Lo schema di Statuto che regolamenta la Fondazione e le sue modifiche successive sono approvati dalla Giunta regionale.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020, esercizio 2018, mediante riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 (centomila/00) della Missione 50 “Debito pubblico” Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, del medesimo importo alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”.
Art. 5
(Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ))
1. Ai sensi e per gli effetti dell’Sito esternoarticolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti di Amaie Energia e Servizi S.r.l. per il complessivo importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) (IVA compresa) a fronte della fornitura di prodotti floreali resa in favore della Regione per le celebrazioni per la consegna dei Premi Nobel 2017.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede con imputazione al bilancio 2018-2020, esercizio 2018, capitolo di spesa 300 “Spese per attività di rappresentanza, eventi ed iniziative di divulgazione dell’attività regionale”, Missione 1 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione” Programma 1 “Organi Istituzionali”.
Art. 6
(Assegnazione di contributi del fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana di cui all’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi integrati per la mobilità (P.I.M.)))
1. Le risorse annuali del fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana di cui all’articolo 7 della l.r. 25/2008 e successive modificazioni e integrazioni, allocate in entrata al Titolo III “Entrate extra tributarie” - Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” e stanziate nella spesa alla Missione 10 “Trasporti, Viabilità e Mobilità” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”, sono assegnate, in deroga alle disposizioni della l.r. 25/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai comuni per la realizzazione di parcheggi e interventi infrastrutturali idonei a migliorare la sicurezza stradale, previa definizione da parte della Giunta regionale di criteri, requisiti, modalità e priorità per la concessione di tali contributi.
Art. 7
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.