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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 maggio 2018, n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017, N. 29 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2018) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO

Bollettino Ufficiale n. 7 del 6 giugno 2018

Art. 2
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 29/2017 , sono inseriti i seguenti:
2 bis. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni e delle attività in materia di servizi per il lavoro è effettuato tramite accodi tra la Regione, ALFA, le province e la Città metropolitana di Genova
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2 ter. La conclusione dei procedimenti e dei progetti riguardanti le funzioni dei servizi per l’impiego e del collocamento mirato già avviati al momento del trasferimento del personale ai sensi del comma 2, rimane di competenza delle province e della Città metropolitana, compresi i progetti e le attività finanziate con il POR CRO FSE 2014/2020.
2 quater. Le province e la Città metropolitana mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai suddetti procedimenti e progetti avviati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
2 quinquies. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 2 ter e 2 quater restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito ad ALFA, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui al comma 2 bis.”
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