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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2018

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2017

Art. 17.
(Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale)
1. Il presente articolo detta norme di adeguamento in materia di valutazione di impatto ambientale, in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della Sito esternodirettiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Sito esternodirettiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 Sito esternodella legge 9 luglio 2015, n. 114 ).
2. Ai fini del presente articolo valgono le definizioni stabilite dall’Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 7 bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione è l’autorità competente all’adozione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti, di cui agli Allegati III e IV alla Sito esternoParte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
3 bis. A fini di semplificazione, nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l’amministrazione procedente avvia il procedimento di approvazione del progetto solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di non assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. (8)

Comma inserito dall'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

3 ter. Nei casi di concessioni di derivazioni idriche, soggette a verifica di assoggettabilità a VIA, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa nell’ambito del procedimento volto al rilascio della concessione, che rimane sospeso. (17)

Comma inserito dall'art. 22 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16.

3 quater. È ammessa la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale ai sensi del Sito esternod.lgs. 152/2006 dei progetti di cui all’allegato IV alla Parte seconda del medesimo decreto, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, qualora si tratti di opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziati con fondi soggetti al definanziamento in caso di mancato rispetto dei termini previsti nei bandi, negli avvisi e negli altri dispositivi per la selezione dei progetti e per l’assegnazione delle risorse. (18)

Comma inserito dall'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

3 quinquies. Nei casi di cui al comma 3 quater il proponente presenta alla Regione istanza corredata da una proposta di elaborati progettuali e da una relazione che attesta la sussistenza di eventuali impatti significativi e negativi del progetto avuto riguardo ai criteri di cui all’allegato V della Parte seconda del Sito esternod.lgs.152/2006 e alla localizzazione nelle aree sensibili di cui al Sito esternodecreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome, previsto dall’Sito esternoarticolo 15 del decreto legge 24 Sito esternogiugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 116 . (19)

Comma inserito dall'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

3 sexies. La Giunta regionale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. (20)

Comma inserito dall'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

4. La Regione è l’autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, da assumere con decreto del dirigente competente, comprensivo del provvedimento di VIA e di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto dedotto in conferenza di servizi e rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti competenti in via ordinaria.
4 bis. Qualora disposizioni di legge statali prevedano per l’approvazione di un progetto l’espressione della VIA, da esprimersi da parte della Regione in qualità di autorità competente nell’ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni, il rilascio della VIA avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale compatibili con i termini stabiliti per la conclusione del procedimento.(21)

Comma inserito dall'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

5. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale di riferimento:
a) adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di VIA;
b) definisce modalità per la presentazione dell’istanza e per lo svolgimento del procedimento nel rispetto delle disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
c) disciplina le modalità dell’inchiesta pubblica ed adotta decisione motivata circa l’accoglimento della stessa;
d) integra i contenuti dello Studio Preliminare Ambientale e dello Studio di Impatto Ambientale in conformità con le indicazioni di cui agli Allegati IV e VII alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
e) nomina e disciplina il funzionamento del Comitato istruttorio di cui al comma 8.
6. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) supporta il responsabile del procedimento di VIA nell’attività istruttoria.
7. L’ARPAL è il soggetto preposto al controllo delle prescrizioni e alla comunicazione delle risultanze alla Regione per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’Sito esternoarticolo 29, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, é istituito il Comitato istruttorio per i procedimenti di VIA, al quale partecipano dipendenti regionali con adeguate competenze tecniche e scientifiche.
9. Il Comitato di cui al comma 8, in caso di progetti di particolare complessità o di carenza di professionalità interne, può essere integrato con esperti esterni, il cui compenso trova copertura negli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al comma 10.
10. All’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 29, commi 4 e 5, Sito esternodel d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, provvede la Regione.
11. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono destinati agli adeguamenti del sistema informativo regionale in materia di VIA e alla gestione dell’attività istruttoria, di verifica e di controllo.
12. Alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 23 del d.lgs. 104/2017 .
13. E’ abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Sito esternoUfficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “, e interventi imprevisti e non programmati su utenza di interesse pubblico oggetto di concessione”.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.