Art. 17.
(Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale)
3 bis. A fini di semplificazione, nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l’amministrazione procedente avvia il procedimento di approvazione del progetto solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di non assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
(8) Comma inserito dall'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.
3 quater. È ammessa la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 dei progetti di cui all’allegato IV alla Parte seconda del medesimo decreto, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, qualora si tratti di opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziati con fondi soggetti al definanziamento in caso di mancato rispetto dei termini previsti nei bandi, negli avvisi e negli altri dispositivi per la selezione dei progetti e per l’assegnazione delle risorse. (18) Comma inserito dall'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.
4. La Regione è l’autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’
articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, da assumere con decreto del dirigente competente, comprensivo del provvedimento di VIA e di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto dedotto in conferenza di servizi e rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti competenti in via ordinaria.
4 bis. Qualora disposizioni di legge statali prevedano per l’approvazione di un progetto l’espressione della VIA, da esprimersi da parte della Regione in qualità di autorità competente nell’ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni, il rilascio della VIA avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale compatibili con i termini stabiliti per la conclusione del procedimento.(21) Comma inserito dall'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.
5. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale di riferimento:
a) adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di VIA;
b) definisce modalità per la presentazione dell’istanza e per lo svolgimento del procedimento nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
c) disciplina le modalità dell’inchiesta pubblica ed adotta decisione motivata circa l’accoglimento della stessa;
d) integra i contenuti dello Studio Preliminare Ambientale e dello Studio di Impatto Ambientale in conformità con le indicazioni di cui agli Allegati IV e VII alla
parte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
e) nomina e disciplina il funzionamento del Comitato istruttorio di cui al comma 8.
6. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) supporta il responsabile del procedimento di VIA nell’attività istruttoria.
7. L’ARPAL è il soggetto preposto al controllo delle prescrizioni e alla comunicazione delle risultanze alla Regione per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’
articolo 29, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Ai sensi dell’
articolo 8, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, é istituito il Comitato istruttorio per i procedimenti di VIA, al quale partecipano dipendenti regionali con adeguate competenze tecniche e scientifiche.
9. Il Comitato di cui al comma 8, in caso di progetti di particolare complessità o di carenza di professionalità interne, può essere integrato con esperti esterni, il cui compenso trova copertura negli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al comma 10.
10. All’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 29, commi 4 e 5,
del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, provvede la Regione.
11. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono destinati agli adeguamenti del sistema informativo regionale in materia di VIA e alla gestione dell’attività istruttoria, di verifica e di controllo.
12. Alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’
articolo 23 del d.lgs. 104/2017 .